FAQ

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Di seguito un elenco delle risposte alle domande più frequenti con lo scopo di chiarire l’interpretazione delle disposizioni contenute nel regolamento e semplificare le modalità di fruizione delle prestazioni erogate.

Iscritti

Sostegno maternità-paternità e famiglie in situazioni di fragilità

L’Ente fornisce un contributo assistenziale per un minimo 30 giorni (giorni da calendario, a partire da qualsiasi giorno del mese) ad un massimo di 180 giorni consecutivi spettante alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri che, decorso il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, decidano di avvalersi dell’astensione facoltativa per maternità-paternità.

Si. Superati i 180 giorni di astensione facoltativa riconosciuta dall’INPS, l’astensione è prolungata di ulteriori 90 giorni spettanti alla madre o al padre di congedo parentale fruibili nel rispetto delle normative vigenti, purché il periodo sia continuativo.

L’astensione facoltativa è riconosciuta dall’INPS in favore dei genitori soli (Circolare INPS n.8 del 17/01/2023) ovvero in casi di morte dell’altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo o non riconoscimento del figlio per un periodo complessivo di 9 mesi (270 giorni) indennizzati con un minimo di 30 giorni consecutivi.

La documentazione da inoltrare è la seguente:

  1. domanda completa inoltrata all’INPS (ricevuta+ riepilogo dati)
  2. modulo per la richiesta del contributo assistenziale (scaricabile dal sito).

Appena disponibili, inviare con cadenza mensile le buste paga dell intero periodo di facoltativa.

Entro 120 giorni dalla data di presentazione all’INPS.

La data a cui bisogna far riferimento per la presentazione della domanda, è quella di presentazione della documentazione all’INPS.

Esempio: Data presentazione domanda INPS 01.07.2024 termine ultimo per la presentazione all’Ente è il 28.10.2024 (120 giorni dal 01.07.2024).

La documentazione per la richiesta del contributo assistenziale deve essere caricata nell’Area Riservata personale dell’Iscritto raggiungibile dal sito in Carica richiesta sostegno maternità-paternità oppure  inoltrarla  all’indirizzo e-mail maternita@ebsalimentare.it.

Fino al compimento del dodicesimo anno di vita del minore.

L’Ente, in base alle richieste presentate legittimamente e nel rispetto della procedura indicata nel presente regolamento, provvederà a liquidare le somme come di seguito indicato:

  • un acconto a partire dal mese di novembre in relazione a tutte le istanze avanzate nel primo semestre dell’anno (gennaio-giugno)
  • un acconto a partire dal mese di maggio/giugno dell’anno successivo a quello di presentazione della richiesta, in relazione a tutte le istanze avanzate nel secondo semestre dell’anno (luglio-dicembre)
  • a partire dal mese di luglio dell’anno successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo casi eccezionali non dipendenti dal Fondo, lo stesso provvederà a liquidare eventuali conguagli in base alle richieste legittime avanzate nel corso dell’anno precedente (gennaio-dicembre).

L’Ente rilascia (all’interno della propria area riservata) la CU per cassa non per competenza.

Minimo di 30 giorni fino ad un massimo di 180 giorni continuativi, compresi sabato, domenica e giorni festivi. Questo periodo potrà iniziare da qualsiasi giorno del mese non necessariamente dal 1°.

Una richiesta una volta l’anno, a meno che, non siano più richieste durante il medesimo anno, ma continuative tra di loro: esempio: prima richiesta dal 10.06.2024 al 20.07.2024; seconda richiesta dal 21.07.2024 al 31.08.2024.

Si. Il contributo assistenziale può essere integrato a quello su base oraria, purchè il periodo di facoltativa di riferimento sia minimo di 30 giorni e massimo di 180 giorni, indipendentemente dalle ore e dai giorni richiesti, anche a cavallo di due mesi.

Esempio.
Periodo: dal 01.07.2024 al 31.07.2024, numero giorni 5 di facoltativa su base oraria
Periodo: dal 10.07.2024 al 10.08.2024, numero giorni 5 di facoltativa su base oraria.

No. È limitato ai lavoratori dipendenti.

L’importo erogato dall’Ente, sommato a quanto percepito dall’INPS, non potrà essere superiore al 100% della retribuzione mensile di fatto.

L’Ente, oltre a prevedere il prolungamento del periodo di astensione facoltativa per le richieste presentate da genitori soli e da genitori con figli con handicap in situazione di gravità (L.104/1992 art.3. c.3), ha introdotto un contributo assistenziale nel periodo di congedo non retribuito.

Ai genitori che fruiscono del Congedo parentale non retribuito per gravi motivi familiari (Art.40 ter CCNL) viene riconosciuta un’indennità fino al 50% dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore, per un periodo massimo di un anno entro il compimento dei 12 anni di vita del bambino, ad esclusione delle motivazioni personali della propria famiglia anagrafica e di altri soggetti diversi dai figli.

L’Iscritto deve inviare all’Ente, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’astensione, il modulo per la richiesta del contributo assistenziale, comprensiva degli allegati, caricandolo nella propria Area Riservata del sito oppure inviando una e-mail all’indirizzo maternita@ebsalimentare.it.

Assieme al modulo per la richiesta del contributo assistenziale nel caso di congedo parentale non retribuito per gravi motivi familiari (Art. 40-Ter CCNL) va presentata la dichiarazione del datore di lavoro che attesta il periodo di fruizione del congedo non retribuito per gravi motivi familiari ad esclusione delle motivazioni personali – della propria famiglia anagrafica – e di altri soggetti diversi dai figli e copia dell’ultimo cedolino paga retribuito prima delle mensilità per cui viene richiesto il congedo parentale non retribuito per gravi motivi familiari ad esclusione delle motivazioni personali-della propria famiglia anagrafica e di altri soggetti diversi dai figli.

Contrasto alla violenza di genere

In attuazione dell’accordo del 23 Novembre 2023 tra le Associazioni sindacali e datoriali e come previsto dal CCNL vigente, l’E.B.S. garantisce interventi di sostegno economico a favore delle vittime di violenza di genere.

Tali interventi sono garantiti tramite un apposito Fondo in favore delle vittime di violenza di genere che prevede diverse misure di supporto economico fruibili in collegamento ad un percorso certificato di uscita dalla violenza.

Le beneficiarie del fondo sono le lavoratrici vittime di violenza, dipendenti a tempo indeterminato delle aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale dell’Industria Alimentare.

La domanda di accesso alle misure erogate dal Fondo deve essere inviata all’indirizzo mail info@ebsalimentare.it

Il termine di presentazione della domanda è fissato in 6 mesi dalla data delle ricevute/fatture delle spese sostenute e/o della decorrenza del contratto di locazione e comunque entro e non oltre un anno dalla certificazione, da parte dei Centri Antiviolenza/Servizi Sociali/Case Rifugio, dell’inizio del percorso di uscita dalla violenza.

La documentazione necessaria da inviare all’Ente è la domanda di accesso al Fondo; la Certificazione rilasciata dal Comune di appartenenza e/o dichiarazione firmata dal legale rappresentante del Centro Antiviolenza/Casa Rifugio che attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso; e il Documento di identità in corso di validità.

Per la tipologia di sostegno in caso di “Trasferimento presso altra unità produttiva” e “Trasferimento presso residenza o domicilio” oltre alla documentazione di cui sopra si necessita anche della Lettera di trasferimento presso altra sede/unità produttiva in cui il dipendente è in forza di cui all’art.40 Ter lettera E) del CCNL; i Documenti comprovanti il sostenimento delle spese di spostamento e trasloco (ricevute /fatture e relative quietanze di pagamento) e della copia del contratto di locazione completo di ricevuta di registrazione.

Si. I Centri antiviolenza o le Case Rifugio di cui all’art 5bis decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119 che avviano un percorso di sostegno per lavoratrici o lavoratori dipendenti da aziende che applichino il CCNL Industria Alimentare vittime di violenza di genere nonché Associazioni, Fondazioni ed altri Enti che, operando senza fini di lucro, abbiano come scopo statutario il contrasto alla violenza di genere.

Aziende e Consulenti

Norme generali e contratti di lavoro

Aderiscono all’Ente Bilaterale di Settore tutte le aziende del settore alimentare che applicano il Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dell’Industria Alimentare. È altresì consentita l’iscrizione all’Ente delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. Industria alimentare e dei settori affini, delle Organizzazioni Collegate e delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché enti e strutture collaterali.

L’iscrizione dei dipendenti all’Ente Bilaterale di Settore è obbligatoria per tutte le aziende che applicano il CCNL Industria Alimentare.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del sistema di welfare contrattuale, che prevedano l’istituzione di polizze, casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa, come stabilito dall’articolo 74-bis del vigente CCNL.

Devono essere iscritti tutti i lavoratori dipendenti rientranti nelle seguenti tipologie contrattuali:

  • contratti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale (verticale ed orizzontale) – TEMPO INDETERMINATO;
  • contratti a tempo determinato di prima durata pari o superiore ai nove mesi a decorrere dalla data di assunzione – TEMPO DETERMINATO;
  • contratti di apprendistato – TEMPO INDETERMINATO;
  • contratti intermittenti (a chiamata) sia a tempo indeterminato che a tempo determinato di prima durata pari o superiore ai nove mesi a decorrere dalla data di assunzione. Possono essere iscritti all’Ente anche:
    • i lavoratori dipendenti da Enti, Holdings, Aziende, Centri Servizi facenti parte di un gruppo ai quali si applichi il C.C.N.L. per l’industria alimentare, non quadri;
    • i lavoratori dipendenti della Federalimentare, delle Organizzazioni firmatarie stipulanti i C.C.N.L. per l’industria alimentare nonché quelli dipendenti delle società controllate da tali Organizzazioni, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da Regolamenti applicati ai dipendenti di tali Organizzazioni;
    • i lavoratori (non quadri, con contratto a tempo indeterminato e/o a termine di durata predeterminata pari o superiore a nove mesi) ceduti da un’impresa ad aziende terze, qualora sia stato sancito espressamente l’obbligo di applicazione ai medesimi del predetto C.C.N.L.

Si definiscono iscritti i lavoratori con contratto a termine di durata predeterminata pari o superiore a nove mesi. Tale durata va intesa come riferita a quella del singolo contratto di assunzione e non come risultante dalla proroga, ancorché ripetuta, di contratti di durata inferiore a nove mesi.
Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato, l’iscrizione è possibile esclusivamente se il primo contratto è pari o superiore a mesi nove.

Per il lavoratore in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto di lavoro non è dovuto, da parte dell’Azienda, il versamento del contributo assicurativo.

Il lavoratore in aspettativa non retribuita ha la possibilità di prosecuzione del “versamento della contribuzione” tramite pagamento volontario per il periodo di assenza dal lavoro. A tal fine è necessario che il titolare di polizza interessato presenti richiesta all’ indirizzo e-mail amministrazione@ebsalimentare.it allegando l’apposita scheda di iscrizione/prosecuzione, rinvenibile nella sezione ‘Modulistica’ del sito www.ebsalimentare.it, e la copia del bonifico effettuato.

Specifichiamo che trattandosi di contributo unico, il versamento che il richiedente dovrà eseguire oltre che per la quota destinata alla polizza sanitaria, dovrà essere comprensivo delle quote per il “sostegno alla maternità e paternità facoltativa”, per “Ente Bilaterale di Settore” e, ove dovuto, “contribuzione Premorienza”.

La cassa integrazione non interrompe il rapporto di lavoro, che rimanendo in essere, rende obbligatoria la continuità contributiva all’Ente bilaterale di settore.

Il dipendente assunto in sostituzione maternità/paternità dovrà essere iscritto all’Ente bilaterale di settore solo qualora il primo contratto di assunzione sia di durata pari o superiore ai 9 mesi.

Per il lavoratore a chiamata si deve considerare la tipologia contrattuale di assunzione.

Pertanto se si tratta di contatto a tempo indeterminato la tipologia da inserire in anagrafica è “TEMPO INDETERMINATO”, in caso di contratto a tempo determinato con durata iniziale pari o superiore a mesi nove la tipologia da inserire in anagrafica è “TEMPO DETERMINATO”.

Il contributo è comunque dovuto in misura intera a prescindere dall’effettiva prestazione lavorativa prestata nel mese.

In caso di lavoratore dipendente di età pari o superiore a 75 anni è necessario versare le quote EBS e Sostegno maternità /paternità ” e, ove dovuto, “contribuzione Premorienza”.

  • Per il piano sanitario, il limite di età di adesione per i dipendenti è fissato a 75 anni.
    Come da Nomenclatore Dipendenti, art.23. LIMITI DI ETÀ, il Piano Sanitario può essere stipulato o rinnovato fino al raggiungimento del 75° anno di età dell’Iscritto,
cessando automaticamente alla prima scadenza annuale;
  • Per la Cassa Rischio Vita, come da Art. 6 – DECADENZA DALL’ISCRIZIONE ALLA CASSA, punto 6 l’iscrizione alla Cassa decade per:
superamento, da parte del lavoratore, dei 69 anni e 6 mesi di età.

Ai sensi dell’articolo 74-bis del CCNL Industria alimentare 31 luglio 2020, le aziende non iscritte sono obbligate a:

  • garantire ai propri dipendenti prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema della bilateralità contrattuale;
  • erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario mensile pari a 20 euro.

Il mancato versamento del contributo dovuto all’Ente Bilaterale di Settore, non dà diritto ad alcuna prestazione.

Registrazione

L’iscrizione all’Ente bilaterale di Settore di un’azienda e dei suoi dipendenti si effettua completamente on line dal sito www.ebsalimentare.it:
L’azienda provvede in autonomia alla gestione contribuzione all’Ente bilaterale di Settore, registrandosi tramite sezione “Registrazione-Registrazione azienda”.

A seguito della registrazione l’azienda riceverà, a mezzo mail, le credenziali di accesso all’area riservata. Una volta ricevute le suddette credenziali, al primo accesso area riservata del sito, si dovranno inserire i dati richiesti in sezione “Anagrafica Azienda” (clicca qui per il fac-simile).

Il consulente del lavoro deve registrarsi online sul nostro sito come Centro Servizi nell’apposita sezione “Registrazione – Registrazione Centro Servizi”. Alla fine del processo di registrazione saranno inviate le credenziali d’accesso all’indirizzo di posta elettronica indicato.

Successivamente l’azienda o il consulente stesso devono inviare all’indirizzo amministrazione@ebsalimentare.it una dichiarazione redatta in carta intestata dell’azienda in cui il rappresentante legale autorizza il consulente in questione alla gestione della stessa presso il nostro Ente. Tale dichiarazione deve essere accompagnata da documento di identità del dichiarante, rappresentante legale. In tal modo l’ufficio dell’amministrazione dell’EBS provvede all’abbinamento dell’azienda in questione all’utenza del consulente del lavoro al fine di consentire piena delega ad agire.

In questo caso è necessario che l’azienda invii all’indirizzo amministrazione@ebsalimentare.it una dichiarazione in carta intestata dell’azienda in cui il rappresentante legale autorizza e/o revoca la gestione della stessa presso il nostro Ente al consulente/centro servizi in questione, indicando i dati del vecchio e/o del nuovo referente.

Tale dichiarazione deve essere accompagnata da documento di identità del dichiarante, rappresentante legale. In tal modo l’ufficio dell’amministrazione dell’Ente provvede all’abbinamento dell’azienda in questione all’utenza del consulente del lavoro al fine di consentire piena delega ad agire.

Mettendo il flag sull’opzione “Adesione Fasa”, l’azienda dichiara di aderire alla polizza sanitaria e per le tipologie iscritto presenti (tempo determinato e tempo indeterminato) viene eseguito il calcolo del contributo anche per la copertura assicurativa sanitaria.

Tale spunta è riservata alle sole aziende che all’interno del loro organico presentino lavoratori/lavoratrici fruitori del distacco sindacale previsto da art.31 legge 300 del 1970. Specifichiamo che in tal caso, con apposizione del flag nel su scritto campo, la quota mensile complessiva a favore dell’Ente bilaterale di settore da calcolare per ogni lavoratore viene decurtata di € 0,50.

Mettendo il flag sull’opzione “Esente CRIVI”, l’azienda dichiara di non aderire alla Cassa Rischio Vita e per tutte le tipologie iscritto presenti non viene eseguito il calcolo del contributo per la copertura premorienza.

No. L’indirizzo PEC non consente l’invio delle mail automatiche con indicazioni credenziali di accesso.

Significa che l’azienda che si sta registrando risulta già iscritta, consigliamo di contattare amministrazione@ebsalimentare.it fornendo i dettagli dell’azienda interessata quali ragione sociale e partita iva.

L’azienda deve indicare tramite le diciture sotto descritte, la tipologia di contratto applicato ad ogni lavoratore, tempo determinato, tempo indeterminato, esente Fasa:

TI  = Tempo indeterminato per i lavoratori a tempo indeterminato;
TD = Tempo determinato per i lavoratori a tempo determinato di primo contratto pari o superiore a nove mesi;
EF = Esente Fasa per i lavoratori per i quali non deve versare la contribuzione per la polizza sanitaria (in quanto esenti dall’obbligo contrattuale come quadri o lavoratori che usufruiscano già di polizze, casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa in base all’articolo 74 quater del vigente CCNL).

Tale distinzione permetterà al sistema, in fase di creazione del pagamento, di calcolare i diversi importi per ogni lavoratore.

Contribuzione

A garanzia dell’assistenza sanitaria integrativa, del Sostegno maternità/paternità, della promozione della bilateralità del settore, della copertura caso Premorienza e Formazione E.B.S. è dovuta allo scrivente Ente una contribuzione pari ad € 25,50 complessivi per ogni lavoratore a tempo indeterminato così suddivisi:

  • € 16,00 Contributo Fondo FASA
  • € 2,00 Contributo E.B.S.
  • € 4,50 Contributo integrazione Maternità/Paternità Facoltativa
  • € 2,50 Contributo CRIVI caso Premorienza
  • € 0,50 Contributo per Formazione E.B.S.

Tale contribuzione è ridotta di 0,50 euro per le aziende di cui alla prima dichiarazione comune dell’articolo 74-quinquies (distacco sindacale Legge 300/70 art. 31).

Per i lavoratori a tempo determinato (TD) con contratto pari o superiore ai 9 mesi è dovuta la sola quota Fasa contributo polizza Sanitaria di € 16,00.

Per i lavoratori Quadri, Esenti FASA (EF) a cui venga garantita dall’azienda copertura assicurativa sanitaria migliorativa rispetto a quanto offerto dal Fondo FASA, sono dovute le quote integrazione Maternità/Paternità Facoltativa, Contributo E.B.S, CRIVI e Formazione per complessivi € 9,50.

Si, i contributi sono interamente a carico del datore di lavoro.
Non è prevista al momento alcuna contribuzione a carico dei dipendenti.

Il contributo è dovuto in misura intera per mese in cui avviene la cessazione di rapporto di lavoro a prescindere dall’effettiva prestazione lavorativa prestata nel mese.

Il contributo è dovuto in misura intera per il mese in cui avviene l’assunzione a prescindere dall’effettiva prestazione lavorativa prestata nel mese.

Il datore di lavoro ha facoltà di segnalare gli elementi di welfare contrattuale in busta paga, la voce inserita nel cedolino avrà esclusivamente carattere informativo.

Trattandosi di un obbligo contrattuale previsto da CCNL Industria Alimentare, in base alla normativa vigente il contributo versato in merito alle quote di Sostegno maternità/paternità:

  • non costituisce reddito imponibile del lavoratore ai fini IRPEF;
  • non costituisce retribuzione imponibile, rispetto a contribuzioni previdenziali a carico del lavoratore;
  • è deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa;
  • è soggetta alla contribuzione di solidarietà Inps (10%) a carico del datore di lavoro.

In merito alla quota EBS destinata alla promozione della bilateralità non vi è imponibilità fiscale e contributiva, risultando quindi deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

No, il contributo non costituisce retribuzione imponibile rispetto a contribuzioni previdenziali a carico del lavoratore, ma è soggetto alla contribuzione di solidarietà (10%) a carico del datore di lavoro.

Il contributo versato dalle aziende per l’assistenza sanitaria integrativa è normato dall’art. 74 quater del CCNL dell’industria alimentare.
In base alla normativa fiscale vigente (art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR):

  • è deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa;
  • è soggetto alla contribuzione di solidarietà Inps (10%) a carico del datore di lavoro;
  • non concorre a formare reddito di lavoro dipendente fino a un limite di 3.615,20 euro annui.

Il contributo versato dal datore di lavoro per l’assistenza sanitaria è indicato nella CU al punto “441”.

Modalità operative generazione distinta e pagamento

]I pagamenti devono essere effettuati mensilmente dalle aziende solo previa generazione della distinta di pagamento che l’azienda o il consulente delegato deve elaborare da Area Riservata, sezione Pagamenti, raggiungibile dal sito Internet www.ebsalimentare.it.

Come premesso, la generazione della distinta è obbligatoria in quanto conferma i nominativi per i quali si esegue il versamento della polizza assicurativa, indicando al contempo l’importo corretto da versare.

Per una corretta e automatica rendicontazione dei pagamenti è altresì obbligatorio effettuare bonifici speculari alla distinta di versamento generata, versare l’esatta cifra calcolata presente in distinta di versamento e utilizzare il corretto numero identificativo della distinta che ricordiamo essere diverso per ogni mensilità. A tal proposito specifichiamo che in campo causale va indicato il solo id pagamento alfanumerico (es: 123456AZ7890) senza intervallo di spazi, evitando di inserire altri dati non presenti in distinta (esempi da non inserire: pagEBS, ottobreEBS, N.,ID., virgole o punteggiature).

Pagamenti diversamente effettuati non consentono, nostro malgrado, l’immediata rendicontazione degli stessi con la conseguente impossibilità a garantire copertura sanitaria agli assicurati.

No, è obbligatorio eseguire i pagamenti con il sistema di pagamento anticipato, da effettuarsi entro il 16 del mese precedente a quello di competenza.

Illustriamo il calendario completo delle date di scadenza per il pagamento dei contributi con l’indicazione del mese di competenza da versare nel rispetto del sistema di pagamento anticipato:

Mese di competenza ContributoData scadenza Pagamento
Gennaio16/12 precedente
Febbraio16/01 precedente
Marzo16/02 precedente
Aprile16/03 precedente
Maggio16/04 precedente
Giugno16/05 precedente
Luglio16/06 precedente
Agosto16/07 precedente
Settembre16/08 precedente
Ottobre16/09 precedente
Novembre16/10 precedente
Dicembre16/11 precedente

Il tardivo versamento non consente all’EBS di inviare nei tempi richiesti dalla compagnia assicuratrice, i nominativi che hanno diritto alla fruizione delle prestazioni presso i centri convenzionati.

La prima ripercussione ricade pertanto sull’Iscritto, il quale, come utilizzatore finale, si troverà privato della possibilità di usufruire di prestazioni sanitarie in formula diretta.

La distinta può essere generata solo tramite accesso area riservata azienda/centro servizi, sezione pagamenti.
In sezione pagamenti è necessario cliccare su “Inserisci nuovo pagamento”, impostare l’anno ed il mese per cui si intende generare la distinta, cliccare su “Inserisci”.
Una volta inserito il pagamento, passare alla pagina “Iscritti al Pagamento”, cliccare su “seleziona iscritti al pagamento” e poi “aggiungi tutti gli iscritti al pagamento”.

Tornando sulla pagina “Dettaglio Pagamento”, appariranno il calcolo del dovuto, l’id pagamento e dati per eventuali crediti maturati.
A questo punto è sufficiente stampare la distinta da utilizzare per effettuare il bonifico, cliccando su “Stampa ricevuta PDF” posta a piè di pagina sezione pagamenti.
Attenzione: se si intende elaborare l’integrazione per uno o più lavoratori, ma non per il totale dell’organico, su “seleziona iscritti al pagamento” sarà necessario selezionare i singoli nominativi interessati cliccando su flag verde posto a destra del nominativo interessato.

È possibile effettuare tale operazione solo nei casi di assunzioni post calcolo o al fine di sanare posizioni non regolarizzate. Non è possibile quindi “scegliere” i nominativi a cui garantire la copertura assicurativa che ricordiamo deve essere continuativa senza interruzioni contributive per l’intero periodo di diritto dell’Iscritto/a.

La stampa della distinta può essere effettuata cliccando sull’apposito tasto “Stampa ricevuta PDF” posta a piè di pagina sezione pagamenti. Per tale operazione ricordiamo di utilizzare i motori di ricerca Edge o Chrome.

No, in caso di errore generazione o necessità di ricalcolo è possibile richiedere l’eliminazione della distinta inviando richiesta correlata dei dati anagrafici aziendali nonché delle motivazioni della richiesta, all’indirizzo amministrazione@ebsalimentare.it.

Il pagamento della distinta può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario.

Copertura assicurativa

La copertura assicurativa a favore dei lavoratori per cui si effettua il pagamento della quota mensile ha validità fin dalla data di entrata in vigore del diritto (assunzione/trasformazione contratto) del lavoratore previa rendicontazione del pagamento quota interessata.

Precisazione: presumendo che il primo pagamento avvenga in data successiva all’entrata in vigore del diritto (assunzione/trasformazione contratto), e che l’invio dati ad UniSalute viene da noi effettuato il giorno 8 del mese successivo alla data di scadenza del versamento anticipato, per il primo periodo la copertura assicurativa sussiste per quanto concerne la formula indiretta tramite presentazione di richiesta di rimborso spese sanitarie sostenute, mentre per poter accedere alla formula diretta e quindi alle prestazioni sanitarie da svolgersi in centri convenzionati UniSalute, è necessario attendere il nostro invio all’assicurazione dei dati anagrafici del nuovo Iscritto e successivo aggiornamento dati da parte dell’assicurazione stessa.

La copertura assicurativa è strettamente correlata al rapporto di lavoro ed ai pagamenti quote contributive che l’azienda provvede ad eseguire di conseguenza, pertanto con la cessazione del rapporto di lavoro cessa anche l’Iscrizione all’EBS e la predetta copertura assicurativa. Specifichiamo che, essendo la quota mensile, in caso di interruzioni del rapporto di lavoro nel corso del mese, la copertura assicurativa permarrà fino al termine del mese interessato a prescindere dall’effettiva prestazione lavorativa svolta dal soggetto cessato.

Problematiche pagamento contribuzione

È possibile regolarizzare la posizione delle aziende nel limite dei 24 mesi antecedenti la richiesta di regolarizzazione stessa. A tal proposito invitiamo a scrivere all’indirizzo amministrazione@ebsalimentare.it per maggiori dettagli.

È possibile generare le distinte di versamento mensili per il solo Iscritto interessato, prima della generazione distinta mese in scadenza onnicomprensiva di tutti lavoratori in forza.

No, le distinte di versamento sono mensili e devono essere pagate singolarmente.

È possibile recuperare la sola quota dell’ultimo mese versato, e solo qualora la comunicazione di cessazione avvenga entro il giorno 5 del mese. Non è possibile recuperare in alcun modo quote relative ai mesi precedenti in quanto l’Ente ha già provveduto all’attivazione della copertura assicurativa.

In caso di pagamento a debito la distinta non verrà rendicontata con conseguente impossibilità di comunicazione alla compagnia assicuratrice la copertura assicurativa. L’Ente Bilaterale di Settore provvede a comunicare all’azienda tale discrepanza tramite e-mail fornendo indicazioni sul da farsi. In caso di mancato ricevimento di tale e-mail invitiamo a verificare correttezza dell’indirizzo e-mail presente in anagrafica azienda e a contattare amministrazione@ebsalimentare.it.

In caso di pagamento a credito la distinta non verrà rendicontata provocando l’impossibilità a comunicare alla compagnia assicuratrice la copertura assicurativa. L’Ente Bilaterale di Settore provvede a comunicare all’azienda tale discrepanza tramite e-mail fornendo indicazioni sul da farsi. In caso di mancato ricevimento di tale e-mail invitiamo a verificare correttezza dell’indirizzo e-mail presente in anagrafica azienda e a contattare amministrazione@ebsalimentare.it.

In caso di pagamento a credito la distinta non verrà rendicontata provocando l’impossibilità a comunicare alla compagnia assicuratrice la copertura assicurativa. L’Ente Bilaterale di Settore provvede a comunicare all’azienda tale discrepanza tramite e-mail fornendo indicazioni sul da farsi. In caso di mancato ricevimento di tale e-mail invitiamo a verificare correttezza dell’indirizzo e-mail presente in anagrafica azienda e a contattare amministrazione@ebsalimentare.it.

In caso di doppio pagamento l’Ente Bilaterale di Settore provvede a comunicare all’azienda tale discrepanza tramite e-mail chiedendo ulteriore verifica e fornendo indicazioni sul da farsi. In caso di mancato ricevimento di tale e-mail invitiamo a verificare correttezza dell’indirizzo e-mail presente in anagrafica azienda e a contattare amministrazione@ebsalimentare.it.

Per le assunzioni che avverranno dopo la data di scadenza e/o l’effettuazione del calcolo del contributo anticipato è necessario seguire i seguenti passaggi:

  1. iscrivere il/i dipendente/i neoassunto/i sul nostro portale;
  2. elaborare la distinta a conguaglio del/dei dipendente/i neoassunto/i del mese di assunzione;
  3. elaborare la distinta della mensilità successiva in scadenza per il calcolo dei contributi di tutti i dipendenti in forza, compresi i neoassunti;
  4. il versamento a conguaglio si dovrà eseguire entro la scadenza del prossimo versamento utile.

È pertanto necessario, in tali casistiche, generare la distinta di pagamento per il solo/i neo assunto/i prima della creazione della di pagamento del mese successivo onnicomprensivo dei nominativi dei lavoratori aventi diritto.

Le cessazioni che avverranno dopo la data di scadenza e/o l’effettuazione del calcolo del contributo anticipato, dovranno essere immesse in area riservata del sito e comunicate all’Ente tassativamente entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all’evento.
Tale adempimento rappresenta l’unica modalità per le aziende di recuperare, attraverso la modalità del conguaglio sul versamento del mese successivo, i contributi non dovuti per i dipendenti cessati dopo il calcolo del pagamento anticipato.

È infatti sulla base del rispetto di tale norma che l’Ente provvede automaticamente a calcolare i conguagli scomputandoli sul versamento del mese successivo e indicando i nominativi per i quali si sottrae la quota.
(Es. calcolo e pagamento del 16/01/22, cessazione del 21/01/22- comunicazione al Fondo, immettendo la data di cessazione nell’anagrafica dell’iscritto entro il giorno 05/02/22).

Dal giorno 6 del mese successivo a quello di cessazione, si attiverà la garanzia assicurativa, pertanto non sussisterà la possibilità di calcolare il credito, il contributo mensile versato non potrà essere più rimborsato e l’iscritto continuerà a godere della copertura per il mese pagato.

Tutte le cessazioni immesse dal giorno 6 del mese e relative al periodo post-calcolo, saranno convenzionalmente indicate con la data dell’ultimo giorno del mese.
(Es. calcolo del 16/01/22, cessazione del 21/01/22 – comunicazione all’Ente, immettendo la data di cessazione nell’anagrafica dell’iscritto dal giorno 06/02/22, data cessazione convenzionale 28/02/22).

Con la medesima procedura di inserimento distinta per singolo Iscritto/a, indicando la voce “integrazione”.

Come per le cessazioni, il recupero è possibile solo se la comunicazione di variazione viene immessa in area riservata del sito entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all’evento.

Tale adempimento rappresenta l’unica modalità per le aziende di recuperare, attraverso la modalità del conguaglio sul versamento del mese successivo, i contributi non dovuti. Dal giorno 6 del mese successivo alla variazione, si attiverà la garanzia assicurativa, pertanto non sussisterà la possibilità di calcolare il credito, il contributo mensile versato non potrà essere più rimborsato e l’iscritto continuerà a godere della copertura per il mese pagato.

Procedure operative

Le variazioni possono essere effettuate da Area riservata sezione “Elenco Iscritti” entrando nel “dettaglio” del soggetto interessato.
Una volta apportate le modifiche è necessario cliccare sul campo “Aggiorna” posto a piè di pagina.

Le variazioni possono essere effettuate da Area riservata sezione “Elenco Iscritti” entrando nel “dettaglio” del soggetto interessato.
Una volta apportate le modifiche è necessario cliccare sul campo “Aggiorna” posto a piè di pagina.

Ricordiamo in tal senso che i dati anagrafici degli Iscritti inseriti in area riservata del sito devono necessariamente trovare corrispondenza in tutti i 6 elementi presenti in tessera sanitaria/codice fiscale (cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, genere ed infine codice fiscale). L’erroneo inserimento di uno solo dei dati citati compromette, nostro malgrado, la possibilità di garantire piena copertura assicurativa.

Le variazioni possono essere effettuate da Area riservata sezione “Elenco Iscritti” entrando nel “dettaglio” del soggetto interessato.
Una volta apportate le modifiche è necessario cliccare sul campo “Aggiorna” posto a piè di pagina.

Ricordiamo in tal senso che i dati anagrafici degli Iscritti inseriti in area riservata del sito devono necessariamente trovare corrispondenza in tutti i 5 elementi che compongono il codice fiscale (cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita ed infine codice fiscale) così come presenti in tessera sanitaria/codice fiscale. L’erroneo inserimento di uno solo dei dati citati compromette, nostro malgrado, la possibilità di garantire piena copertura assicurativa.

Le variazioni da comunicare sono quelle relative alle cessazioni, nuove assunzioni e variazioni di contratto. Tali variazioni devono essere immesse a sistema attraverso l’Area riservata dell’azienda e le modalità sono sopra descritte in corrispondenza delle domande relative alle diverse casistiche.

È sufficiente cliccare su ”Recupera password” sulla home page e inserire i dati richiesti. Procederemo a inviarti all’indirizzo e-mail indicato le credenziali d’accesso al sito.

Casi particolari

Le due aziende dovranno inviare la comunicazione della fusione specificando la data dalla quale prenderà effetto la nuova posizione. Dovranno altresì specificare l’eventuale cambio di ragione sociale e confermare l’e-mail usata dall’azienda incorporante, quale credenziale d’accesso all’area riservata.

L’azienda dovrà provvedere ad aggiornare la posizione degli iscritti interessati del passaggio provvedendo ad inserire prima la ‘data cessazione’ presso la vecchia azienda e poi caricando l’elenco dei lavoratori, usando l’apposito template, inserendo come ‘data iscrizione’ la data in cui prende effetto la fusione.

Al momento il regolamento dell’Ente non prevede la possibilità di stipulare polizze integrative o alternative, fatta eccezione per gli accordi aziendali di “secondo livello”.

Formazione lavoratori a catalogo su misura

L’E.B.S. prevede un’ampia offerta formativa, costantemente in evoluzione, a costi agevolati per le Aziende aderenti. Le agevolazioni economiche consistono in costi scontati dei corsi a catalogo o delle attività formative richieste “su misura”, rispetto ai costi di mercato, grazie all’individuazione, da parte dell’Ente, di soggetti formatori riconosciuti, in base a caratteristiche e finalità e alla formalizzazione di accordi quadro di partneship.

Per partecipare alle attività formative facenti parte del catalogo E.B.S. o per avere la possibilità di realizzare una formazione “su misura” per le proprie esigenze, l’Azienda deve trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti dell’Ente per ogni singolo lavoratore.

L’iscrizione dei lavoratori a tempo indeterminato ad un corso è fattibile previa verifica da parte dell’Ente della regolarità contributiva nei confronti dell’E.B.S.
L’azienda deve comunicare il/i nome/i del/i lavoratore/i da iscrivere all’indirizzo formazione@ebsalimentare.it. L’area Formazione E.B.S., dopo le necessarie verifiche di regolarità contributiva, metterà quindi in contatto l’Azienda con i soggetti formatori partner per la formalizzazione dell’offerta del corso richiesto.

L’Area Formazione dell’E.B.S. è a disposizione di ogni singola realtà aderente per acquisire le relative esigenze formative, individuare i soggetti formatori più adeguati e condividere obiettivi ed aspettative. Successivamente alla verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’Ente, seguirà il contatto tra la realtà richiedente e il soggetto formatore partner per la definizione della macroprogettazione delle attività e la presentazione dell’offerta economica a costi agevolati rispetto ai costi di mercato.
Ogni corso può essere realizzato per la singola entità aderente ad E.B.S. Successivamente alla verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’Ente, l’Area Formazione E.B.S. metterà in contatto l’Azienda richiedente con il soggetto formatore partner per la definizione di un’offerta economica a costi agevolati rispetto ai costi di mercato.

Formazione finanziata

L’E.B.S., tramite il CTP Comitato Tecnico Permanente a carattere paritetico per la formazione dell’Industria Alimentare, supporta le aziende che applicano il CCNL Industria Alimentare per la condivisione tra le parti sociali dei Piani Formativi settoriali o di comparto. La condivisione è necessaria affinchè i soggetti formatori possano sottoporre gli stessi Piani formativi ai Fondi paritetici interprofessionali, come Fondimpresa, per la richiesta di finanziamento.

Si elenca la documentazione necessaria per la richiesta di condivisione tra le parti sociali di un Piano formativo settoriale o di comparto (almeno il 70% dei destinatari della formazione deve essere costituito da lavoratori ai quali si applica il CCNL dell’Industria Alimentare). La necessaria modulistica è scaricabile nell’Area dedicata alla Formazione Finanziata:

  • sintesi Piano formativo
  • scheda sintetica del piano formativo
  • scheda sistema di certificazione delle competenze e di validazione degli apprendimenti
  • scheda riepilogativa docenza
  • scheda riepilogativa delle Aziende beneficiarie con destinatari del percorso formativo
  • modello accordo Sindacale
  • modello nomina Comitato Paritetico Pilotaggio
  • scheda Enti proponenti qualificati Fondimpresa (soggetti iscritti nell’Elenco generale dei Soggetti Proponenti Qualificati) per attività formative proposte nell’ambito del conto sistema Fondimpresa
  • scheda Enti proponenti per altre tipologie di attività (Fondi interprofessionali, Fondo Sociale Europeo, Fondo Nuove Competenze, Programma Orizzonte Europa ecc.) sottoposte all’attenzione del Comitato

Le richieste di condivisione di Piani formativi dovranno essere inviate all’indirizzo PEC ctpindustrialimentare@pec.it e in cc a segreteriactp@ebsalimentare.it inserendo, obbligatoriamente, nell’oggetto della PEC il nome del soggetto proponente e i riferimenti dell’Avviso.